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CREMONA: SEQUESTRATI 500 CAPI DI ABBIGLIAMENTO CONTRAFFATTI DELLE NOTE GRIFFES CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, ADIDAS E NIKE

Nel corso di un servizio finalizzato al controllo economico del territorio e al contrasto dell’illecita commercializzazione di merce recante marchi contraffatti, i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cremona, hanno predisposto una specifica attività di osservazione in coincidenza del locale mercato cittadino, interessante, tra le varie arterie stradali, anche piazza Stradivari.L’attenzione dei militari veniva attirata dai capi di abbigliamento e di intimo che un ambulante si apprestava ad esporre sul banco di vendita e costituiti, quasi per intero, da articoli recanti i noti marchi Nike, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e Adidas. La semplice visione dei prodotti esposti suscitava negli operanti il fondato sospetto che potesse trattarsi di merce contraffatta, in quanto:

– i capi di abbigliamento griffati presentavano, a corredo, semplici cartellini riproducenti il marchio di riferimento, senza alcun codice del prodotto né a barre;

– i capi di vestiario avevano un’unica etichetta interna, attestante la marca del prodotto;

– le etichette interne, benché recanti i marchi di riferimento, apparivano sostanzialmente della medesima forma e dimensione tra brand diversi;

– la qualità dei capi si mostrava poco conforme se paragonata ai noti standard di produzione delle griffe di riferimento.

Sulla scorta di tali anomalie e della forte percezione che ci si trovasse al cospetto di prodotti di abbigliamento di origine contraffatta, i finanzieri chiedevano al commerciante informazioni sull’autenticità e sulla provenienza della merce griffata esposta e questi, nel fornire risposte evasive, non era in grado di produrre alcun documento fiscale, né di altra natura circa l’approvvigionamento dei capi marcati.

Poiché i suddetti elementi lasciavano chiaramente intendere la natura contraffatta degli articoli (capi di abbigliamento e di intimo) destinati alla minuta vendita, il commerciante è stato denunciato alla competente A.G. di Cremona ai sensi dell’art. 474 c.p. per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e dell’art. 648 c.p. per ricettazione. Al riguardo, la responsabilità del commerciante sarà definitivamente accertata con la sentenza irrevocabile di condanna. In questa fase, infatti, è doveroso sottolineare che vale la presunzione di non colpevolezza.

L’attività della Guardia di Finanza a tutela della legalità economico-finanziaria continua con costanza e regolarità anche nel contrasto di un fenomeno, quello della contraffazione, che palesemente danneggia i commercianti onesti, i quali devono fronteggiare, in una fase congiunturale non facile, la concorrenza sleale che i prodotti contraffatti generano.

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