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ITALIA : TUSMAR,al via anche in Italia la nuova disciplina europea dei servizi di piattaforma per la condivisione di video.

Dal 25 dicembre 2021 l’ordinamento italiano ha recepito, dandovi attuazione con il d. lgs 8.11.2021 n. 208, la disciplina contenuta nella Direttiva (UE) 2018/1808 in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi, con la quale il legislatore europeo ha aggiornato il portato della più datata Direttiva 2010/13/UE.

Verso l’eclissi della Tv.

Negli ultimi 15 anni il mercato dei servizi di media audiovisivi, che si caratterizza per la presenza di attività totalmente – o per parti distinguibili – volte alla fornitura di programmi audiovisivi al grande pubblico, al fine di informare, intrattenere o istruire, con la convergenza tra televisione e i servizi internet, si è ampliato notevolmente.

Che l’evoluzione tecnica abbia reso possibili nuovi tipi di servizi ed esperienze per gli utenti cambiando le abitudini dei telespettatori, ed in particolare delle nuove generazioni, è del resto un fatto storico più che evidente. Proprio la presenza di una tale convergenza e promiscuità dei media ha determinato l’azione del legislatore europeo nel predisporre un quadro giuridico aggiornato, onde riflettere l’evoluzione del mercato e raggiungere un quadro di regole equilibrato tra l’accesso ai servizi di contenuti digitali online, la tutela dei consumatori e la competitività del mercato.

Anche perché, come detto, le novità tecnologiche hanno modificato sia la tipologia di contenuti esistenti all’interno del mercato, sia il novero dei soggetti coinvolti nella loro diffusione, seminando nel tempo dubbi sulla possibilità di qualificare certe attività sotto l’egida della disciplina del settore radiotelevisivo e, quindi, del TUSMAR. Con il d. lgs. n. 208 del 2021 il legislatore italiano, recependo le indicazioni europee, ha per la prima volta definito il “servizio di piattaforma per la condivisione di video” – distinguendolo dal servizio di fornitura di servizi di media -, ed individuando altresì la nozione sia di “fornitore della piattaforma per la condivisione del video”, sia di “video generato dall’utente”, prevedendo principi generali e norme di dettaglio per la prestazione di tale specifica forma di servizio .

Principi guida – tra cui la tutela della libertà di espressione di ogni individuo mitigata dall’esigenza di rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d’odio e la salvaguardia dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale – che sono stati esplicitati all’art. 4 del richiamato decreto legislativo e che, se lesi, possono comportare la sospensione, disposta dall’AGCOM, dei servizi di piattaforma per la condivisione video purché sottoposti a giurisdizione italiana.

Norme di dettaglio vengono invece previste ai successivi artt. 41 e 42. Si specifica, infatti, l’ambito di estensione del potere inibitorio dell’AGCOM, che può sospendere, con procedura da stabilirsi con successivo regolamento dell’Autorità, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da piattaforme per la condivisione video e diretti anche al pubblico italiano, laddove si palesino esigenze di salvaguardia e tutela dei minori rispetto a contenuti lesivi del loro sviluppo fisico-psichico o morale; di contrasto all’incitamento razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché per ragioni di tutela dei consumatori, la cui violazione può esporre i fornitori all’irrogazione di ingenti sanzioni ai sensi dell’art. 67, comma 9. Inoltre, al fine di rendere effettiva la tutela di tali interessi, al successivo art. 42 comma 7, il legislatore ha posto in capo ai fornitori dei comportamenti di compliance proattiva, funzionali ad informare, in modo adeguato e preventivo, gli utenti circa il contegno e l’uso corretto della piattaforma, adottando altresì le migliori soluzioni tecniche per favorire segnalazioni di utenti e per ovviare tempestivamente a potenziali comportamenti lesivi degli interessi sociali ed economici posti a fondamento dell’ordinamento europeo.

Viene previsto, inoltre, che eventuali controversie derivanti dall’applicazione di tale corposo articolo potranno essere trattate in via giudiziaria ovvero con strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) che l’AGCOM dovrà individuare, con proprio regolamento, entro il 23.6.2022.

La  nuova disciplina contenuta nel TUSMAR è (e non avrebbe potuto essere diversamente, considerata la natura attuativa della disposizione) espressione della tendenziale immunità da responsabilità per i fornitori di servizi di piattaforme, che allo stato sono considerati come intermediari (esercenti servizi di hosting) rispetto alla fruizione, da parte del grande pubblico, del contenuto audiovisivo. Del resto, si nota, proprio l’assenza di responsabilità editoriale, da intendersi come il contraltare dell’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi che dei contenuti trasmessi, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto o catalogo di fruizione, rappresenta l’elemento di distinzione tra la più complessa e incisiva attività di fornitura di servizi di media e la semplice attività di fornitura di servizi di piattaforma per la condivisione di video.

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