“Da tempo avevamo sollevato perplessità sulla legittimità delle Regioni di poter proporre provvedimenti sul fine vita, e oggi è arrivato il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato che ha confermato le nostre perplessità”, dichiara il presidente del gruppo consiliare regionale, Enoch Soranzo. “La competenza in questo tipo di decisioni”, continua Soranzo, “avevamo sempre affermato fosse un’esclusiva dello Stato, per diverse ragioni, e il documento giunto oggi ha confermato questa nostra convinzione. Adesso il Consiglio regionale non può quindi più ignorare i rischi, dal punto di vista tecnico giuridico, che comporterebbe l’approvazione di una legge difforme dal quadro costituzionale di riparto delle competenze legislative, ben distinte, tra Stato e Regioni. Conclusione questa che, come gruppo consiliare, andiamo affermando da mesi. Chiederemo quindi all’Ufficio di Presidenza un aggiornamento sull’iter del procedimento relativo al progetto di legge sul fine vita, alla luce della risposta dell’Avvocatura.” In particolare, quest’ultima sottolinea come la disciplina relativa alla titolarità e all’esercizio dei diritti fondamentali rientri nella competenza esclusiva del legislatore statale, così come le scelte in tema di creazione o estensione della punibilità penale. A tal riguardo, proprio con riferimento a un legge della Regione Friuli Venezia-Giulia, introdotta anch’essa nel dichiarato intento di rimediare all’inerzia del legislatore statale in tema di disposizioni anticipate di trattamento sanitario, la Corte costituzionale, in una sua sentenza del 2016, ha ribadito che data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita necessiti di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di uguaglianza, così come disposto dalla Costituzione. Per questo, viene sempre sottolineato nel parere espresso dall’Avvocatura, si dovrebbero evitare interpretazioni non omogenee che potrebbero determinare un’ingiustificabile disparità di trattamento, per casi analoghi, sul territorio nazionale, ledendo anche la competenza esclusiva statale in tema di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.